«...l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, quando questi ultimi, puntualmente indicati, siano già a conoscenza del destinatario (tra varie, Cass., ord. 15 marzo 2013, n. 9032; 25 marzo 2011, n. 6914).
Là dove non è richiesta l'indicazione, nell'avviso, ai fini della sufficienza della sua motivazione, delle fonti di convincimento, che attengono al piano, logicamente e cronologicamente successivo, della prova.
E ciò in quanto la funzione della motivazione sta nell'esigenza di garantire da una parte alla società interessata di conoscere le giustificazioni degli atti per poter difendere i propri diritti e verifìcare se la decisione sia fondata o non e, dall'altra, al giudice di esercitare il suo controllo di legittimità: la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, occorrendo soltanto verificare se essa assolve la funzione di esternare il percorso logico posto a fondamento della decisione.
L'atto amministrativo in generale, del quale quello tributario mutua le forme, in definitiva, è adeguatamente motivato allorquando adempia due finalità concorrenti: consentire l'interpretazione dell'atto e facilitarne il controllo da parte degli interessati e del giudice.
I due profili dell'interpretazione e del controllo, con specifico riguardo all'atto impositivo, vanno coordinati in funzione della verifica dell'adeguata identificazione della fattispecie impositiva e dei presupposti che ne consentono l'applicazione.....»
FONTE: DE JURE - GIUFFRE' - MILANO 2014