ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - COSTITUZIONE - FORMA LIBERA - Cassazione civile sez.II 22.02.1995 n.1992
      
«L'adesione ad una associazione non riconosciuta si 
	  perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti per la cui 
	  manifestazione non sono richieste forme particolari e perciò nel momento 
	  in cui al proponente perviene l'accettazione dell'associazione, fatto del 
	  quale il proponente medesimo non può invocare l'invalidità o l'inefficacia 
	  per inosservanza, da parte dell'organo associativo competente per legge o 
	  per convenzione a deliberare detta accettazione, di eventuali clausole 
	  statutarie che di tale organo disciplinano l'attività, atteso che le norme 
	  pattizie poste in essere dagli associati tutelano gli interessi di costoro 
	  e non anche le posizioni di soggetti estranei all'ente collettivo, quale è 
	  appunto il proponente prima che il contratto di adesione sia perfetto ed 
	  efficace.»