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22.07.2016


« Sul diritto all'esenzione ICI di cui all'art.7, 1°comma lett.I) D.lgs n.504/92...»



« "Con la sentenza 20.07.2016 n.14913, il Supremo Collegio si è espresso sul diritto all'esenzione ICI di cui all'art.7, 1° comma lett. I) D.lgs n.504/92, nei confronti di una società cooperativa costituita con la forma di società di capitali, ma priva di finalità lucrativa, titolare del diritto di proprietà su un'immobile concesso in comodato ad una associazione sportiva.»


La società aveva eccepito che, in forza dell'art.7 citato, nonostante la veste giuridica di società di capitali, avrebbero dovuto valorizzarsi la finalità non lucrativa dell'ente e la circostanza dell'esistenza di un comodato gratuito in favore di un ente sportivo, anch'esso senza finalità di lucro.


Sulla questione, il Supremo Collegio ha enunciato i seguenti principi:»



- « "In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, primo comma, lettj c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (enti pubblici e privati', diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purché destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento d'attività assistenziali", esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L'esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse (nell'enunciare il principio, la S.C. ha precisato che nel caso di specie, nel quale soggetto passivo dell'imposta è una società per azioni, l'agevolazione è ulteriormente preclusa dalla lettera della norma di esenzione, che esclude dal godimento del beneficio le società commerciali, in quanto la scelta della forma azionaria è di per sé indicativa, in via prevalente, dello scopo di lucro che un siffatto soggetto necessariamente persegue) (Cass. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012, v. più recentemente, Cass. n. 10483/16)";»



-« "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale'." (così Cass. n.4502/2012).»



-L'utilizzazione indiretta, attraverso un diverso soggetto giuridico, anch'esso senza finalità lucrativa, non rientra nel perimetro normativo dell'esenzione fiscale, « "...alla luce del disposto degli artt. 52 e 59 comma 1 lett. c) del d.lgs.n. 446/97 (chiarito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 429/2006), che consente ai comuni, previo regolamento (...omissis), di regolare l'esenzione oggetto nel presente giudizio, nel senso di riconoscerla soltanto per i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, a condizione che questi ultimi siano oltre che utilizzati anche posseduti dall'ente commerciale che ne fruisce, in ragione della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale (...omissis).";»



-« "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cass. n. 14226/2015).";»


- Leggi la sentenza integrale: Cass.20.07.2016 n.14913