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20.07.2016


« La Consulta è chiamata di nuovo ad intervenire sul contraddittorio necessario nel procedimento tributario.....»



La sentenza a sezioni Unite della Corte di Cassazione dello scorso 9 dicembre 2015 n.24823 non convince neppure la Commissione Tributaria Provinciale di Siracura. Il dibattitto sul tema del “contraddittorio endoprocedimentale” torna dunque di attualità. Il Giudice siciliano, con ordinanza 17.06.2016 n.565 ha rimesso, ancora una volta, la questione alla Corte Costituzionale, apparendo rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni:»



- 1. Insanabile conflitto delle norme di cui agli artt.32, 39 e 41bis DPR 600/73 e 12 Statuto del contribuente con l'art.117/1° comma Cost. nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali, quale l'obbligo assunto con l'adesione alla Convenzione EDU, ratificata e posta in esecuzione con la legge 4 agosto 1955 n.848;»



- 2.Insanabile conflitto delle norme di cui agli artt.32, 39 e 41bis DPR 600/73 e 12 Statuto del contribuente con gli artt.3, 24, 53, 111, 117 Cost. tenuto conto che il contraddittorio amministrativo appare strumentale a garantire il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., ed altresi' che le parti processuali si collochino, su un piano se non di compiuta parità almeno l'in condizioni di parità" di guisa che il processo risulti "giusto" , come prescrive l'art. 111 della Costituzione; disposizione, quest'ultima, che osta altresì a qualunque ipotesi di ingiustificabile dilatazione dei tempi del processo, che consegue inevitabilmente allo spostamento in sede giurisdizionale del contraddittorio tra contribuente ed amministrazione che dovrebbe invece svolgersi nella appropriata sede amministrativa;»



Ha precisato, a riguardo, il Collegio di Siracusa che «"A sua volta, l'art.12, 70 comma, della legge 27.7.2000, n. 212, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto al contraddittorio nelle sole ipotesi in cui la Amministrazione abbia "effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività" del contribuente, appare parimenti sospetto di incostituzionalità.»



Richiamando il pensiero espresso dalla CTR di Firenze, nella ordinanza di rimessione Costituzionale n. 736/1/15, la Commissione tributaria Provinciale di Siracusa ha espresso il convincimento per cui: «il particolare regime delle operazioni di accertamento a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente appare infine irragionevolmente discriminatorio in relazione a quei contribuenti che non hanno subito accesso o verifica nei locali. Alcuni hanno diritto al contraddittorio altri no in relazione al fatto -in sé non pertinente- di aver subito una ispezione. Né è del tutto persuasiva la contro obiezione: "ma se c'è stata l'ispezione vi è, o pub essere, l'acquisizione di dati e documenti non forniti dal contribuente stesso; mentre se i dati sono stati forniti dHI contribuente in fondo c'è una sorta di contraddittorio preventivo". L'osservazione non copre infatti la gamma intera delle possibili circostanze di fatto. Se viene redatto un accertamento a carico di un soggetto in base a documenti di pertinenza di un altro imprenditore, reperiti in un accesso nella azienda di quest'ultimo, Il primo contribuente nulla sa (rectius potrebbe sapere) e si vede piovere addosso magari all'improvviso un accertamento esecutivo. E qualcosa di simile accade ove un accertamento venga emanato sulla base di documenti forniti da terzi (cosi come accaduto per la "lista Falciani fl); o di dati bancari ricavati da un conto neppur direttamente riconducibile al contribuente, ma di pertinenza di altro soggetto (come il coniuge) che si ipotizzi a lui collegato>».


Ricordando, poi, il convincimento espresso dalla CTR di Reggio Emilia, con la decisione del 16 marzo 2016 n.59, il Collegio ha ulteriormente precisato che «proprio nei casi delle verifiche eseguite in ufficio emerge a maggior ragione l'esigenza del confronto preventivo perché «il contribuente potrebbe trovarsi a ricevere un accertamento esecutivo per tutta risposta di una produzione documentake — magari effettuata da terzi — o della risposta a un questionario, senza aver potuto mai interloquire con l'ufficio finanziario e prospettare le proprie ragioni nei confronti dell'ipotesi accusatoria, che sarà conosciuta per la prima volta solo a seguito di un atto già esecutivo, suscettibile di cristallizzarsi se non impugnato entro uno stretto termine di decadenza». Per cui la diversità di disciplina appare sospetta di incostituzionalità alla luce degli artt. 3 e 53 della Costituzione (in quanto la capacità contributiva viene accertata con strumenti differenti scelti in base a criteri non razionali)"». .".

- Leggi l'Ordinanza integrale: CTP Siracusa, sez. V, 17 giugno 2016, n. 565